Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1982 al 3 agosto 2003. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il cioccolato extra, il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato alle nocciole gianduja, il cioccolato al latte, il cioccolato comune al latte, il cioccolato al latte magro, il cioccolato al latte e alle nocciole gianduja, il cioccolato bianco ed il cioccolato ripieno, presentati sotto forma di tavolette o bastone di peso unitario uguale o superiore a 85 grammi e non superiore a 500 grammi, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi unitari seguenti: 85 grammi; 100 grammi; 125 grammi; 150 grammi; 200 grammi; 250 grammi; 300 grammi; 400 grammi; 500 grammi. I prodotti di cacao in polvere definiti nell'allegato ai numeri da 8) a 13), se presentati in preimballaggi individuali di peso netto compreso tra 50 grammi ed un chilogrammo incluso, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi netti unitari seguenti: 50 grammi, 75 grammi, 125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, un chilogrammo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2003, N.178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art16 · fonte del testo