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Il cioccolato extra, il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato alle nocciole gianduja, il cioccolato al latte, il cioccolato comune al latte, il cioccolato al latte magro, il cioccolato al latte e alle nocciole gianduja, il cioccolato bianco ed il cioccolato ripieno, presentati sotto forma di tavolette o bastone di peso unitario uguale o superiore a 85 grammi e non superiore a 500 grammi, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi unitari seguenti: 85 grammi; 100 grammi; 125 grammi; 150 grammi; 200 grammi; 250 grammi; 300 grammi; 400 grammi; 500 grammi. ((I prodotti di cacao in polvere definiti nell'allegato ai numeri da 8) a 13), se presentati in preimballaggi individuali di peso netto compreso tra 50 grammi ed un chilogrammo incluso, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi netti unitari seguenti: 50 grammi, 75 grammi, 125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, un chilogrammo)).

Testo in vigore dal 17 agosto 1982 al 3 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1982

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1976 al 17 agosto 1982. 55 parole aggiunte.

… 125 grammi; 150 grammi; 200 grammi; 250 grammi; 300 grammi; 400 grammi; 500 grammi. aggiunto: I prodotti di cacao in polvere definiti nell'allegato ai numeri da 8) a 13), se presentati in preimballaggi individuali di peso netto compreso tra 50 grammi ed un chilogrammo incluso, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi netti unitari seguenti: 50 grammi, 75 grammi, 125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, un chilogrammo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art16 · fonte del testo