(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 2007, N. 261)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 2007, N. 261)). Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro e' punito con l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro. Alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'associazione che svolge le attivita' di cui al comma 4 e' sanzionata con la revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e alla gestione delle unita' di raccolta di cui all'articolo 7, comma 4.

Testo vigente dal 7 febbraio 2008

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urn:nir:stato:legge:2005-10-21;219~art22 · fonte su Normattiva