Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Art. 1 — Denominazione di origine e indicazione geografica tipica

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Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualita' e rinomato,le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge. Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di fantasia provenienti dall'uva", i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonche' i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art1 · fonte su Normattiva