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Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, sullo svolgimento dei concorsi pronostici Totocalcio, Enalotto e Totip, gli enti che esercitano o gestiscono i concorsi stessi sono tenuti a versare trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati, per ciascuna unita' di personale e per ciascuna prestazione compiuta, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Testo in vigore dal 24 luglio 1982 al 30 novembre 1989
