Art. 16 — Commissariamento e scioglimento
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In caso di gravi irregolarita' amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attivita' di cui all'articolo 8. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e' sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui:
- a)non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
- b)l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
- c)l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.
Testo in vigore dal 27 aprile 2001 al 1 gennaio 2015
