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Al personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), oltre allo stipendio e agli assegni o indennita' di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, e' attribuito dal 1 gennaio 1977, in sostituzione del particolare beneficio di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 722, un assegno base di confine, maggiorato del 100 per cento, secondo le misure mensili in valuta estera locale indicate, per ciascuno dei Paesi interessati e per gruppi di parametri, nelle tabelle allegate alla presente legge.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 28 gennaio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-20;966~art1 · fonte su Normattiva