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Il personale di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva ad personam in valuta estera locale l'eventuale beneficio gia' goduto per effetto della conversione - ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 722 - delle quote di aggiunta di famiglia e degli aumenti periodici di stipendio. L'assegno ad personam di cui al precedente comma cade con il venir meno delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, viene riassorbito in conseguenza della progressione per classi di stipendio o per promozione.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 28 gennaio 1990
