La concessione d'importazione temporanea del ferro in lamiere, spranghe e verghe per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi ed altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche e ossature metalliche in genere, prevista alla tabella I annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, viene estesa ai tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, per analoghe costruzioni.

Testo vigente dal 25 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-26;95~art4 · fonte del testo