La concessione d'importazione temporanea concernente l'acciaio al cromo laminato a caldo in barre o verghe gregge, destinato alla fabbricazione di cuscinetti a sfere, istituita col regio decreto 10 settembre 1923, n. 1963, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e quella concernente i materiali metallici destinati alla fabbricazione di sfere, rulli, gabbie e fasce per cuscinetti, istituita col regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157, convertito in legge con la legge 25 maggio 1936, n. 1057, sono sostituite dalla seguente piu' lata concessione: "Materiali metallici, per la fabbricazione di cuscinetti a sfere e a rotolamento, e loro parti. Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 1 anno".

Testo vigente dal 21 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1168~art3 · fonte del testo