[1]Le seguenti merci sono ammesse alla importazione temporanea per gli scopi e limitatamente al periodo controindicati:

[2]Qualita' delle merci

[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

[4]Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea

[5]Termine massimo per la riesportazione

[6]1. Legname

[7]Per la costruzione di case prefabbricate (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)

[8]kg. 500

[9]6 mesi

[10]2. Malto

[11]Per la fabbricazione della birra (fino al 31 dicembre 1956)

[12]kg. 100

[13]1 anno

[14]3. Paraffina solida

[15]Per la fabbricazione di fiammiferi (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)

[16]kg. 100

[17]6 mesi

Testo vigente dal 25 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-26;95~art2 · fonte del testo