[1]Le seguenti merci sono ammesse alla importazione temporanea per gli scopi e limitatamente al periodo controindicati:
[2]Qualita' delle merci
[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea
[4]Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea
[5]Termine massimo per la riesportazione
[6]1. Legname
[7]Per la costruzione di case prefabbricate (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)
[8]kg. 500
[9]6 mesi
[10]2. Malto
[11]Per la fabbricazione della birra (fino al 31 dicembre 1956)
[12]kg. 100
[13]1 anno
[14]3. Paraffina solida
[15]Per la fabbricazione di fiammiferi (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)
[16]kg. 100
[17]6 mesi
Testo vigente dal 25 marzo 1957
