[1]Sono prorogate o ripristinate con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea provvisorie delle seguenti merci:
[2]Qualita' delle merci
[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea
[4]Quantita' minima ammessa all'imp. temp.
[5]Termine massimo per la riesportazione
[6]1. Piombo in pani e in rottami regio decreto- legge 15 ottobre 1936, n. 1902 convertito in legge con legge 18 aprile 1937, n. 669)
[7]Per la preparazione di pallini da caccia e di accumula- tori elettrici (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953)
[8]kg. 1000
[9]1 anno
[10]2. Reci- pienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni (legge 19 maggio 1950, n. 334)
[11]Per essere riepmiti di prodotti da esportare (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953)
[12]illimitata
[13]6 mesi
[14]3. Rum (decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 374)
[15]Per la fabbricazione di vermut e di liquori (conces- sione valevole fino al 31 dicembre 1952)
[16]hl. 1
[17]1 anno
Testo vigente dal 14 aprile 1953
