[1]Sono prorogate o ripristinate con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea provvisorie delle seguenti merci:

[2]Qualita' delle merci

[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

[4]Quantita' minima ammessa all'imp. temp.

[5]Termine massimo per la riesportazione

[6]1. Piombo in pani e in rottami regio decreto- legge 15 ottobre 1936, n. 1902 convertito in legge con legge 18 aprile 1937, n. 669)

[7]Per la preparazione di pallini da caccia e di accumula- tori elettrici (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953)

[8]kg. 1000

[9]1 anno

[10]2. Reci- pienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni (legge 19 maggio 1950, n. 334)

[11]Per essere riepmiti di prodotti da esportare (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953)

[12]illimitata

[13]6 mesi

[14]3. Rum (decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 374)

[15]Per la fabbricazione di vermut e di liquori (conces- sione valevole fino al 31 dicembre 1952)

[16]hl. 1

[17]1 anno

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;205~art4 · fonte del testo