La concessione d'importazione temporanea delle trecce di paglia cinese e giapponese per l'imbianchimento e la tintura, gia' estesa, con la legge 27 ottobre 1950, n. 1109, alla fabbricazione di cappelli, e' ulteriormente estesa alla fabbricazione di altri lavori di paglia, quali: borse, cestini, sporte, ecc.

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;207~art5 · fonte del testo