[1]Sono modificate o ripristinate a carattere permanente con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea delle seguenti merci:
[2]Qualita' delle merci
[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea
[4]Quantita' minima ammessa all'imp. temp.
[5]Termine massimo per la riesportazione
[6]1. Allumi- nio e sue le- ghe in lingotti, pani, placche, fili, na- stri, barre e tubi (legge 19 maggio 1950, numero 334)
[7]Per la fabbrica- zione di leghe di alluminio e per la fabbri- cazione di semi- lavorati, auto- veicoli, parti staccate di auto- veicoli e lavori di ogni genere kg. 1000
[8]1 anno
[9]2. Allumi- nio e sue le- ghe in rot- tami (legge 19 maggio 1950, n. 334)
[10]Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe kg. 1000
[11]6 mesi
[12]3. Olio di petrolio greggio e loro deri- vati, anche parzial- mente o total- mente trat- tati (legge 24 novem- bre 1949, n. 920)
[13]Per essere lavorati o ulterior- mente lavorati o depu- rati da inqui- nazioni kg. 1000
[14]1 anno
[15]4. Piombo e sue leghe in pani e rot- tami (legge 27 maggio 1940, n. 641)
[16]Per la produ- zione di semi- lavorati (fili, tubi, fogli, ecc.)
[17]kg. 1000
[18]1 anno
[19]5. Resine sintetiche acriliche, colorate o non, in fogli e in trafi- lati; resine sintetiche al cloro- acetato di polivinile in fogli e in trafilti (legge 19 maggio 1950, n. 334)
[20]Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno kg. 100
[21]1 anno
[22]6. Tessuto a maglia denominato "Simplex" (regio decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2292, convertito in legge con legge 8 aprile 1937, n. 668)
[23]Per la preparazione di guanti kg. 25
[24]1 anno
Testo vigente dal 14 aprile 1953
