E' consentita, fino al 31 dicembre 1949, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per essere sviluppate, compresi i relativi, caricatori e rocchetti di supporto. Le pellicole sviluppate devono essere reimportate entro sei mesi dal giorno della esportazione temporanea.

Testo vigente dal 24 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-24;921~art6 · fonte del testo