E' consentita, a condizione di reciprocita', la, importazione temporanea di films, destinati ad essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza lucro; o per programmazione a carattere privato a richiesta delle rappresentanze diplomatiche estere. La permanenza nel territorio nazionale dei detti films esteri e' limitata a tre mesi.

Testo vigente dal 24 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-24;921~art5 · fonte del testo