Art. 5
E' consentita, a condizione di reciprocita', la, importazione temporanea di films, destinati ad essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza lucro; o per programmazione a carattere privato a richiesta delle rappresentanze diplomatiche estere. La permanenza nel territorio nazionale dei detti films esteri e' limitata a tre mesi.
Testo vigente dal 24 dicembre 1949
