[1]Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

[2]Qualita' delle merci

[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

[4]Quantita' minima ammessa all'imp. temp.

[5]Termine massimo per la riesportazione

[6]1. Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche

[7]Per la fabbricazione di coltellerie da cucina e da tavola, e posaterie kg. 500

[8]1 anno

[9]2. Acciaio in filo laminato a freddo di 13/ 10 circa di diametro

[10]Per la produzione di pneumatici kg. 500

[11]1 anno

[12]3. Colofonia

[13]Per la fabbricazione di sapone kg. 500

[14]1 anno

[15]4. Oro in verghe, pani, polvere e rottami

[16]Per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati kg. 1

[17]6 mesi

[18]5. Ossido di cobalto

[19]Per la fabbricazione di sali di cobalto kg. 100

[20]6 mesi

[21]6. Parti di ricambio per aerei

[22]Per essere revisionate e riparate kg. 10

[23]6 mesi

[24]7. Pelli di coniglio, di castoro e di nutria, grezze, non buone da pellicceria

[25]Da sottoporre alla secretatura e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio, e separazione secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato kg. 25

[26]6 mesi

[27]8. Pietre preziose grezze, pietre semipreziose grezze e pietre dure sintetiche

[28]Per essere tagliate o comunque lavorate (per uso di gioielleria, orologeria, per strumenti scientifici, ecc.)

[29]kg. 1

[30]1 anno

[31]9. Rottami, scorie, ceneri ed altri residui di metalli non ferrosi

[32]Per la trasformazione e raffinazione (mediante procedimenti sia termici, sia elettrometal- lurgici) in catodi, pani, lingotti e loro leghe metalliche kg. 1000

[33]6 mesi

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;205~art1 · fonte del testo