[1]Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
[2]Qualita' delle merci
[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea
[4]Quantita' minima ammessa all'imp. temp.
[5]Termine massimo per la riesportazione
[6]1. Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche
[7]Per la fabbricazione di coltellerie da cucina e da tavola, e posaterie kg. 500
[8]1 anno
[9]2. Acciaio in filo laminato a freddo di 13/ 10 circa di diametro
[10]Per la produzione di pneumatici kg. 500
[11]1 anno
[12]3. Colofonia
[13]Per la fabbricazione di sapone kg. 500
[14]1 anno
[15]4. Oro in verghe, pani, polvere e rottami
[16]Per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati kg. 1
[17]6 mesi
[18]5. Ossido di cobalto
[19]Per la fabbricazione di sali di cobalto kg. 100
[20]6 mesi
[21]6. Parti di ricambio per aerei
[22]Per essere revisionate e riparate kg. 10
[23]6 mesi
[24]7. Pelli di coniglio, di castoro e di nutria, grezze, non buone da pellicceria
[25]Da sottoporre alla secretatura e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio, e separazione secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato kg. 25
[26]6 mesi
[27]8. Pietre preziose grezze, pietre semipreziose grezze e pietre dure sintetiche
[28]Per essere tagliate o comunque lavorate (per uso di gioielleria, orologeria, per strumenti scientifici, ecc.)
[29]kg. 1
[30]1 anno
[31]9. Rottami, scorie, ceneri ed altri residui di metalli non ferrosi
[32]Per la trasformazione e raffinazione (mediante procedimenti sia termici, sia elettrometal- lurgici) in catodi, pani, lingotti e loro leghe metalliche kg. 1000
[33]6 mesi
Testo vigente dal 14 aprile 1953
