La concessione d'importazione temporanea, istituita con la legge 24 novembre 1948, n. 1444, concernente il coke di petrolio calcinato, e' modificata come segue: "Coke di petrolio, antracite per elettrodi, coke di pece, coke depurato, per la fabbricazione di elettrodi, di carbone per forni elettrici". Quantita' minima di ciascuna merce ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.
Testo vigente dal 21 dicembre 1954
