La concessione d'importazione temporanea, istituita con la legge 24 novembre 1948, n. 1444, concernente il coke di petrolio calcinato, e' modificata come segue: "Coke di petrolio, antracite per elettrodi, coke di pece, coke depurato, per la fabbricazione di elettrodi, di carbone per forni elettrici". Quantita' minima di ciascuna merce ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.

Testo vigente dal 21 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1168~art2 · fonte del testo