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Per i passaggi di materie, merci e prodotti, effettuati da fabbricanti e produttori, ancorche' a carattere artigianale, ai negozi di vendita al pubblico, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 3, ultimo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota della imposta dovuta a norma delle dette disposizioni e' soggetta alle maggiorazioni previste dall'art. 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1959 al 12 dicembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-16;1070~art3 · fonte del testo