Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 12 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1959 al 12 dicembre 1961. 73 parole tolte, 28 parole aggiunte.
tolto: Per i passaggi di materie, merci e prodotti, effettuati da fabbricanti e produttori, ancorche' a carattere artigianale, ai negozi di vendita al pubblico, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 3, ultimo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota della imposta dovuta a norma delle dette disposizioni e' soggetta alle maggiorazioni previste dall'art. 2 della presente leggeaggiunto: LA L. 31 OTTOBRE 1961, N. 1196 HA DISPOSTO (CON L'ART. 2) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 2 DELLA L. 16 DICEMBRE 1959, N. 1070.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-16;1070~art3 · fonte del testo