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La maggiorazione d'imposta di cui all'art. 2 della presente legge non si applica per le somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica al consumatore. Per le vendite di materie, merci e prodotti soggetti, a norma delle disposizioni in vigore, all'imposta generale sull'entrata in base ad aliquote condensate non comprensive dell'imposta dovuta per le vendite al minuto, tali aliquote sono maggiorate di trenta centesimi. Per gli atti economici concernenti il commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta sull'entrata, e' dovuta, una volta tanto, nella misura del due per cento, e si corrisponde in occasione dell'acquisto da parte del rivenditore al dettaglio, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base a documento da lui stesso emesso. Per i libri usati giacenti presso i rivenditori al dettaglio, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sull'entrata e' dovuta nella misura dell'uno per cento, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro, in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle dette merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto. La presentazione della dichiarazione ed il pagamento dell'imposta devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1959 al 12 dicembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-16;1070~art4 · fonte del testo