Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il contribuente che, avendo scelto di corrispondere l'imposta mediante la denunzia annuale prevista dall'art. 5 della presente legge, omette di presentare nei termini la denuncia stessa, incorre nella pena pecuniaria da lire mille a lire diecimila. Indipendentemente da detta sanzione, per il mancato pagamento dell'imposta, totale o parziale, e' dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta evasa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-16;1070~art7 · fonte del testo