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Il contribuente che, avendo scelto di corrispondere l'imposta mediante la denunzia annuale prevista dall'art. 5 della presente legge, omette di presentare nei termini la denuncia stessa, incorre nella pena pecuniaria da lire mille a lire diecimila. Indipendentemente da detta sanzione, per il mancato pagamento dell'imposta, totale o parziale, e' dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta evasa.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-16;1070~art7 · fonte del testo