Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 4 gennaio 1972. 173 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Quando la pensione sia assegnata per invalidita' derivante da infortunio sul lavoro, che dia diritto ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, o che dia diritto al pagamento di un capitale in base ad assicurazione stipulata dalle aziende con compagnie private, la pensione spettante, a norma della presente legge, all'iscritto o ai superstiti deve essere ridotta ad una misura tale che sommata, nel primo caso con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria, nel secondo caso, con quella risultante dalla applicazione, al capitale assicurato, dei coefficienti di cui all'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non superi, per l'iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali di detta ultima retribuzione fissate dal precedente art. 20. Tale riduzione non si opera quando l'invalidita' sia di grado pari o superiore al 70 per cento. Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del fondo dei minimi di pensione di cui al precedente art. 21.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art22 · fonte del testo