Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n.634.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n.634.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani), nella parte in cui consente, per il richiamo operato dall'art. 2 all'art. 1 della legge, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata, nei casi in cui i contratti di locazione pluriennali abbiano avuto una durata inferiore all'anno. (La fattispecie sottoposta all'esame della Corte era diversa, come la Corte stessa ha sottolineato nella sentenza, da quella decisa con la sentenza n. 49 del 1969, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della citata legge).
Art. 3 cost. · Art. 1 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani · Art. 2 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani
In conformità con quanto deciso con la sentenza n. 10 del 1969 in identica situazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744, recante nuove disposizioni per l'applicazione della legge di registro, dell'I.G.E. e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, sollevata con ordinanza 9 novembre 1966 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., è inammissibile per difetto di natura giurisdizionale dell'organo proponente.
Art. 2 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani · Art. 1 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1963 al 1 gennaio 1973. 215 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Sulle locazioni dei beni immobili urbani a tempo determinato l'imposta proporzionale di registro e' dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e rivalutate con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro per le finanze. Qualora gli immobili indicati al primo comma non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta proporzionale di registro e' dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonche' dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni. Le ricevute e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione di beni immobili sono soggette fin dall'origine alla imposta di bollo di lire cinque per ogni duemila lire o frazione di duemila lire, col massimo di lire cinquanta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N.634
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1744~art1 · fonte del testo