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In caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta di registro stabilita dalla presente legge e' applicabile una sopratassa, non riducibile, in ragione di sei volte l'imposta non pagata. La sopratassa e' ridotta ad un decimo nel caso in cui il pagamento venga effettuato non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine. In caso di omessa o di infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, dell'ammontare della rendita catastale determinata e rivalutata ai sensi del primo comma dell'art. 1, ovvero dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti e' dovuta una sopratassa, non riducibile, pari a 12 volte la imposta annua evasa. Eguale sopratassa, non riducibile, e' dovuta nel caso in cui, in contrasto con le risultanze catastali e per fatto del dichiarante, sia dichiarato che gli immobili locati non sono censiti in catasto. La sopratassa di cui al comma precedente e' ridotta ad un declino nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data d'obbligo e' ridotta alla meta' qualora la rettifica della infedele dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalle data della presentazione della dichiarazione stessa.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 1 gennaio 1973
