Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/1973

    Questione infondata
    5 luglio 1973

    La disciplina contenuta nell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (ora abrogata e sostituita dalla nuova disciplina dell'imposta di registro introdotta con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) non contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Essa, in primo luogo, non parifica l'evasore che volontariamente occulti il presupposto di imposta e colui che, dopo aver presentato regolare denunzia di un contratto pluriennale e pagato la prima annualità d'imposta, omette o ritarda, anche senza colpa, il pagamento di una delle annualità successive, essendo prevista per le due ipotesi una diversa misura della sopratassa. In secondo luogo la disciplina impugnata non determina una irragionevole disparità di trattamento, ai fini dell'imposta di registro, tra i contratti di locazione di immobili urbani e gli altri soggetti a registrazione, essendo la diversità della disciplina giustificata, oltre che dalla facilità di evasione del tributo rispetto alle locazioni di immobili urbani, dalla circostanza che l'imposta per questi previsti comprendeva anche l'imposta generale sull'entrata. Egualmente è da escludere il contrasto della normativa in esame con il principio di cui all'art. 53 della Costituzione, essendo fuori luogo in materia di sopratasse, per la loro natura di sanzione e non già di obbligazione tributaria, qualsiasi riferimento al principio costituzionale del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1963 al 1 gennaio 1973. 180 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: In caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta di registro stabilita dalla presente legge e' applicabile una sopratassa, non riducibile, in ragione di sei volte l'imposta non pagata. La sopratassa e' ridotta ad un decimo nel caso in cui il pagamento venga effettuato non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine. In caso di omessa o di infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, dell'ammontare della rendita catastale determinata e rivalutata ai sensi del primo comma dell'art. 1, ovvero dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti e' dovuta una sopratassa, non riducibile, pari a 12 volte la imposta annua evasa. Eguale sopratassa, non riducibile, e' dovuta nel caso in cui, in contrasto con le risultanze catastali e per fatto del dichiarante, sia dichiarato che gli immobili locati non sono censiti in catasto. La sopratassa di cui al comma precedente e' ridotta ad un declino nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data d'obbligo e' ridotta alla meta' qualora la rettifica della infedele dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalle data della presentazione della dichiarazione stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N.634

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1744~art5 · fonte del testo