Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 1992 al 24 marzo 1996. Leggi il testo vigente →
1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione gia' pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attivita' delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi ((sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648- bis o 648- ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando)). 4 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione. 3. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991".
Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 24 marzo 1996
