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La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla, vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonche' dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita', composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennita' di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che Sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati. La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1973 al 23 luglio 1987
