Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente modificata con legge 28 novembre 1975, n. 624, si applicano anche alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. Le relative modalita' di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-27;284~art12 · fonte su Normattiva