Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 1 — Finalità della legge

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La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunita' montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente legge, per "comuni montani" si intendono "comuni facenti parte di comunita' montane" ovvero "comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni" in mancanza della ridelimitazione. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualita' ambientali e delle potenzialita' endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili:

  • a)territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilita' locale;
  • b)economico, per lo sviluppo delle attivita' economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
  • c)sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettivita';
  • d)culturale e delle tradizioni locali. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1994 al 20 settembre 2025

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 17/1999

    Parametro
    5 febbraio 1999

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione della riserva naturale guidata "Gole del Sagittario") e degli artt. 4, 11, comma 18, e 21 della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 5 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art1 · fonte su Normattiva