Art. 24 — Informatica e telematica
Le comunita' montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficolta' di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto. L'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'Unione nazionale comuni comunita' ed enti montani (UNCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunita', i comuni montani e l'UNCEM. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131)).
Testo vigente dal 20 settembre 2025
