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Il limite massimo dello stanziamento dei fondi destinati alla corresponsione del contributo statale nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti per miglioramenti agrari, inizialmente stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3139, in L. 40.000.000 annui e successivamente ridotto a L. 31.700.000, per effetto delle modificazioni disposte dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 settembre 1925-III, n. 1733, dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 febbraio 1931-IX, n. 240, dalle leggi 30 maggio 1932-X, n. 720, e 13 giugno 1935-XIII, n. 1213, dall'art. 7 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, dall'art. 4 del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, e dall'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, e' elevato a L. 50.000.000 annui, con l'incremento annuo di L. 4.000.000, a cominciare dall'esercizio finanziario 1940-41.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 5 dicembre 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1634~art1 · fonte del testo