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Il limite massimo dello stanziamento dei fondi destinati alla corresponsione del contributo statale nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti per miglioramenti agrari, inizialmente stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3139, in L. 40.000.000 annui e successivamente ridotto a L. 31.700.000, per effetto delle modificazioni disposte dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 settembre 1925-III, n. 1733, dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 febbraio 1931-IX, n. 240, dalle leggi 30 maggio 1932-X, n. 720, e 13 giugno 1935-XIII, n. 1213, dall'art. 7 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, dall'art. 4 del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, e dall'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, e' elevato a L. 50.000.000 annui, con l'incremento annuo di L. 4.000.000, a cominciare dall'esercizio finanziario 1940-41. 1 2 3 4

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "In conseguenza i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, fissati dall'art. 1 della citata legge 30 ottobre 1940, n. 1634, sono aumentati della somma di L. 73.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1946-47 a tutto il 1975-76".

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 835

2

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 835 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In conseguenza i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto stabiliti dall'art. 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'art. 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, sono aumentati delle somme di L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-1949, di L. 90.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1949-50 al 1977-1978 e di lire 70.000.000 per l'esercizio finanziario 1978-1979".

L. 4 maggio 1951, n. 389

3

La L. 4 maggio 1951, n. 389 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'art. 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'art. 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, e con l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, sono aumentati di lire 60.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50, di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1978-79 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1979-80".

L. 31 luglio 1952, n. 1090

4

La L. 31 luglio 1952, n. 1090 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'art. 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'art. 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, con l'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, e con l'art. 1, comma secondo, della legge 4 maggio 1951, n. 381, sono aumentati di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55, di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56, al 1980-81, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1981-82, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1982-83, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1983-84 e di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1984-85".

Testo in vigore dal 7 settembre 1952 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 settembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1951 al 7 settembre 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1952, n. 1090

    La L. 31 luglio 1952, n. 1090 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'art. 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'art. 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, con l'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, e con l'art. 1, comma secondo, della legge 4 maggio 1951, n. 381, sono aumentati di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55, di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56, al 1980-81, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1981-82, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1982-83, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1983-84 e di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1984-85".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1634~art1 · fonte del testo