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L'accertamento della cecita' e del residuo visivo e' effettuato da apposite Commissioni interprovinciali o regionali nominate dal Ministro per la sanita' e composte di tre medici oculisti:

  • a)uno designato dal Ministero della sanita';
  • b)uno designato dall'Opera nazionale per ciechi civili;
  • c)uno designato dalla Unione italiana ciechi civili. Le Commissioni di cui al comma precedente dovranno essere costituite entro tre mesi dall'approvazione della presente legge. Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale ciechi civili a proprio carico.

Testo in vigore dal 7 marzo 1962 al 20 settembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art11 · fonte su Normattiva