Il Consiglio di amministrazione:
- 1)adotta i provvedimenti di carattere generale intesi a realizzare i compiti dell'Opera;
- 2)delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
- 3)delibera sulla costruzione, sull'acquisto, alienazione e trasformazione dei beni immobili, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore dell'Opera;
- 4)delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici;
- 5)nomina il direttore generale secondo le norme previste dal regolamento organico del personale;
- 6)delibera sulle convenzioni da stipularsi con enti operanti a favore dei ciechi;
- 7)delibera su eventuali altri argomenti proposti dal presidente. Le delibere di cui ai numeri 4) e 5) devono essere approvate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 7 marzo 1962
