Il Consiglio di amministrazione:

  • 1)adotta i provvedimenti di carattere generale intesi a realizzare i compiti dell'Opera;
  • 2)delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
  • 3)delibera sulla costruzione, sull'acquisto, alienazione e trasformazione dei beni immobili, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore dell'Opera;
  • 4)delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici;
  • 5)nomina il direttore generale secondo le norme previste dal regolamento organico del personale;
  • 6)delibera sulle convenzioni da stipularsi con enti operanti a favore dei ciechi;
  • 7)delibera su eventuali altri argomenti proposti dal presidente. Le delibere di cui ai numeri 4) e 5) devono essere approvate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art3 · fonte su Normattiva