Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1926 al 22 gennaio 2002. 46 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per tutti i restanti personali statali dipendenti dai vari Ministeri, continueranno a rimanere in vigore le procedure del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e successive modificazioni, salvo al Governo del Re di estendere con Regio decreto anche ai suddetti personali le norme della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art10 · fonte del testo