Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1926 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
La procura generale presso la Corte dei conti, la Sezione IV e le Divisioni pensioni della Corte stessa, in sede di liquidazione di pensione ai personali contemplati dalla presente legge, dovranno esclusivamente rivolgersi al Collegio medico-legale istituito col precedente art. 11, qualora reputassero necessario un ulteriore parere medico-legale od una ulteriore visita diretta del richiedente la pensione.
Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 9 ottobre 2010
