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La procura generale presso la Corte dei conti, la Sezione IV e le Divisioni pensioni della Corte stessa, in sede di liquidazione di pensione ai personali contemplati dalla presente legge, dovranno esclusivamente rivolgersi al Collegio medico-legale istituito col precedente art. 11, qualora reputassero necessario un ulteriore parere medico-legale od una ulteriore visita diretta del richiedente la pensione.

Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art13 · fonte del testo