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La Commissione medico-ospedaliera, di cui al precedente art. 1, sara' formata dal direttore dell'ospedale militare o da un ufficiale superiore medico da lui delegato, assistito da due ufficiali medici, di cui uno versato nella specialita' che riguarda il caso in esame. Detta Commissione ha facolta' di richiedere al Corpo od ufficio interessato o di compiere direttamente quei supplementi d'istruttoria e quegli ulteriori accertamenti sanitari diretti, che ritenga opportuno per stabilire il rapporto della forma morbosa con le circostanze di servizio allegate quali cause di essa, nonche' l'assegnazione della categoria di infermita'.
Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 22 gennaio 2002
