Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1926 al 22 gennaio 2002. 92 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La Commissione medico-ospedaliera, di cui al precedente art. 1, sara' formata dal direttore dell'ospedale militare o da un ufficiale superiore medico da lui delegato, assistito da due ufficiali medici, di cui uno versato nella specialita' che riguarda il caso in esame. Detta Commissione ha facolta' di richiedere al Corpo od ufficio interessato o di compiere direttamente quei supplementi d'istruttoria e quegli ulteriori accertamenti sanitari diretti, che ritenga opportuno per stabilire il rapporto della forma morbosa con le circostanze di servizio allegate quali cause di essa, nonche' l'assegnazione della categoria di infermita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art3 · fonte del testo