Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato

Art. 9-bis — Analogamente a quanto dispone l'art. 6 per i personali civili, militari ed operai del Regio esercito, anche per gli altri personali di cui agli articoli 7, 8 e 9 nulla è mutato per quanto riguarda le visite collegiali ai sensi e per gli effetti di cui ai titoli III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, restando inteso però che le visite collegiali di primo grado e quelle di appello in sede di reclamo saranno eseguite dagli stessi organi medico-legali per ciascun personale contemplati dai citati articoli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.

Abrogato dal 22 gennaio 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1926 al 22 gennaio 2002. 11 parole aggiunte.

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art9bis · fonte del testo