Art. 9-bis — Analogamente a quanto dispone l'art. 6 per i personali civili, militari ed operai del Regio esercito, anche per gli altri personali di cui agli articoli 7, 8 e 9 nulla è mutato per quanto riguarda le visite collegiali ai sensi e per gli effetti di cui ai titoli III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, restando inteso però che le visite collegiali di primo grado e quelle di appello in sede di reclamo saranno eseguite dagli stessi organi medico-legali per ciascun personale contemplati dai citati articoli
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
