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Per i militari appartenenti alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, al Corpo delle guardie forestali ecc a quello del personale di custodia delle carceri e riformatori, l'istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio verra' compiuta a cura del rispettivo Comandante di legione o Capo di servizio e per le ulteriori decisioni funzioneranno gli stessi organi stabiliti dalla presente legge per i militari del Regio esercito.

Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 22 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art9 · fonte del testo