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Fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 5 a 9, le polizze, i certificati e le appendici che importino pagamento di premio, relativi ad assicurazioni marittime ed aeree fatte da assicuratori nazionali od esteri operanti in Italia, debbono, a cura degli assicuratori, o dei loro agenti ed incaricati, quando tali atti siano stati da questi emessi o sottoscritti, essere presentati entro due, giorni dalla loro emissione all'Ufficio del registro della circoscrizione o a qualsiasi altro pubblico ufficio il quale provvede ad apporre sugli stessi il timbro a calendario, convalidato dalla firma del funzionario addetto al servizio. Per tale formalita', che non costituisce caso d'uso, e' dovuto per ogni polizza, certificato od appendice, il diritto fisso, di lire 100, da corrispondersi mediante la applicazione di marche dal bollo, annullate a cura dell'ufficio stesso. Le polizze, certificati ed appendici devono essere accompagnati da elenco descrittivo in duplice esemplare, munito della firma dell'assicuratore o del suo rappresentante. Uno di tali esemplari, debitamente timbrato e firmato, e' dall'Ufficio che ha apposto il timbro a calendario restituito all'assicuratore od al suo agente ed incaricato.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 2 marzo 1983
