Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonche' per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1. 192627 Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo. ((Sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.)) 28 La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformita' al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133

19

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133 ha disposto (con l'art. 82, comma 10) che "La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi."

L. 27 dicembre 2017, n. 205

26

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 992) che "La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 58 per cento per l'anno 2018, al 59 per cento per l'anno 2019 e al 74 per cento per gli anni successivi".

L. 30 dicembre 2018, n. 145

27

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1066) che "La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021".

D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

28

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana".

Testo in vigore dal 22 febbraio 2024 al 1 gennaio 2027

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1961

1961oggi
  1. 1 gennaio 2027 — oggiabrogatoper 1 giorno
  2. 22 febbraio 2024 — 1 gennaio 2027per 3 anni
  3. 1 gennaio 2019 — 22 febbraio 2024per 5 anni
  4. 1 gennaio 2018 — 1 gennaio 2019per un anno
  5. 29 aprile 2012 — 1 gennaio 2018per 6 anni
  6. 22 agosto 2008 — 29 aprile 2012per 4 anni
  7. 29 novembre 2004 — 22 agosto 2008per 4 anni
  8. 30 novembre 1997 — 29 novembre 2004per 7 anni
  9. 1 gennaio 1997 — 30 novembre 1997per 11 mesi
  10. 17 agosto 1996 — 1 gennaio 1997per 5 mesi
  11. 2 dicembre 1961 — 17 agosto 1996testo originarioper 35 anni

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2019 al 22 febbraio 2024. 51 parole aggiunte.

… e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo. aggiunto: Sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformita' al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

    Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art9 · fonte del testo