Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorita' giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1, 3 e 13 della presente legge se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sopratassa.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 gennaio 2027
