Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorita' giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1, 3 e 13 della presente legge se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sopratassa.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 gennaio 2027

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urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art19 · fonte del testo