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I contratti di rendita vitalizia mediante conferimento in denaro fatti nello Stato da assicuratori nazionali ed esteri operanti in Italia e quelli stipulati con assicuratori all'estero dai persone domiciliate in Italia, sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 23 della annessa tariffa allegato A sull'ammontare della somma capitale conferita in corrispettivo della rendita vitalizia o di ciascun pagamento di detta somma se il conferimento non e' effettuato in unica, soluzione. Agli effetti della presente legge non si considerano fatti nello Stato i contratti di rendita, vitalizia stipulati dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati all'estero. Sono altresi' soggetti ad imposta i contratti di rendita vitalizia da chiunque fatti all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando la rendita sia costituita per la vita di persona domiciliata nello Stato. Sono esenti in modo assoluto da imposta i contratti di rendita vitalizia elencati nella, tabella allegato C.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 giugno 2000
