Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 gennaio 2027. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attivita' denunziare per iscritto all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro sede principale:
tolto: a) la qualita' delle operazioni che intendono fare;
tolto: b) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;
tolto: c) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili;
tolto: d) se intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 6. Alla stessa denunzia da farsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro residenza sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri. Ogni modifica degli elementi della denunzia deve essere notificata entro i successivi 30 giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art20 · fonte del testo