Art. 24 — Sanzioni
Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
- a)omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli ((articoli 5, 6 e 8 da euro 2.000 a euro 5.000)); 29
- b)omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, ((pari al cento)) per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate; 29
- c)infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, ((pari al settanta)) per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota; 29
- d)mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui ((all'articolo 12)) e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da ((da euro 1.000 a euro 4.000)); 29
- f)inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da ((euro 100 a euro 500)); 29
- g)mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da ((euro 100 a euro 500)); 29
- h)omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, ((pari al cento)) per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di ((euro 100.)) ((Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso;)); 29
- i)infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, ((pari al settanta)) per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di ((euro 100)); 29
- l)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87)); 29
- m)inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da ((euro 100 a euro 500)) a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da ((euro 100 a euro 1.000)) ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta; 29
- n)omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, da ((euro 250 a euro 1.000)). 29
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
29Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Testo in vigore dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027
