Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

  • a)omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli ((articoli 5, 6 e 8 da euro 2.000 a euro 5.000)); 29
  • b)omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, ((pari al cento)) per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate; 29
  • c)infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, ((pari al settanta)) per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota; 29
  • d)mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui ((all'articolo 12)) e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da ((da euro 1.000 a euro 4.000)); 29
  • f)inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da ((euro 100 a euro 500)); 29
  • g)mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da ((euro 100 a euro 500)); 29
  • h)omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, ((pari al cento)) per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di ((euro 100.)) ((Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso;)); 29
  • i)infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, ((pari al settanta)) per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di ((euro 100)); 29
  • l)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87)); 29
  • m)inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da ((euro 100 a euro 500)) a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da ((euro 100 a euro 1.000)) ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta; 29
  • n)omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, da ((euro 250 a euro 1.000)). 29
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

29

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Testo in vigore dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027

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Che cosa è cambiato dal 29 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1998 al 29 giugno 2024. 137 parole tolte, 108 parole aggiunte in 12 capoversi.

a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6tolto: , 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni aggiunto: e 8 da euro 2.000 a euro 5.000;

b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, tolto: dal cento al duecento aggiunto: pari al cento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;

c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, tolto: dal duecento al quattrocento aggiunto: pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota;

d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui tolto: agli articoli 12 e 14 e aggiunto: all'articolo 12 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da tolto: lire due milioni a lire otto milioni aggiunto: da euro 1.000 a euro 4.000;

tolto: e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;

f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da tolto: lire duecentomila a lire un milione aggiunto: euro 100 a euro 500;

g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da tolto: lire duecentomila a lire un milione aggiunto: euro 100 a euro 500;

h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, tolto: dal cento al duecento aggiunto: pari al cento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di tolto: lire duecentomila aggiunto: euro 100. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso;;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

i) infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, tolto: dal duecento al quattrocento aggiunto: pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di tolto: lire duecentomila aggiunto: euro 100;

l) tolto: mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall'articolo 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un milione aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87;

m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da tolto: lire duecentomila a lire un milione aggiunto: euro 100 a euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da tolto: lire duecentomila a lire due milioni aggiunto: euro 100 a euro 1.000 ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;

n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, da tolto: lire cinquecentomila a lire due milioni aggiunto: euro 250 a euro 1.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art24 · fonte del testo