Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1961 al 14 settembre 1962. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni della presente legge e delle tariffe e tabelle ad essa allegate si applicano a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano tuttavia esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni i contratti in corso per i quali l'imposta sia gia' stata corrisposta una volta tanto sul premio indicato in polizza accumulato per la durata dell'assicurazione.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 14 settembre 1962
