Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1961 al 14 settembre 1962. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni della presente legge e delle tariffe e tabelle ad essa allegate si applicano a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano tuttavia esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni i contratti in corso per i quali l'imposta sia gia' stata corrisposta una volta tanto sul premio indicato in polizza accumulato per la durata dell'assicurazione.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 14 settembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art33 · fonte del testo