Art. 1-bis — Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti)
Le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione ((, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo)). 17 32 Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalita' della registrazione.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 24) che "L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall'articolo 353 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1° gennaio 2007."
L. 30 dicembre 2025, n. 199
32con decorrenza dal 1 gennaio 2026
La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che tra le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 64) che "Le disposizioni di cui ai commi 60, 61, 62 e 63 si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Testo in vigore dal 1 gennaio 2026 al 1 gennaio 2027
